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[1]Le dette anticipazioni sono fatte nella misura di due terzi del valore dei derivati agrumari.

[2]Su queste anticipazioni decorre l'interesse a saggio non superiore al quattro e mezzo per cento dal giorno dell'effettuata anticipazione fino a quello della vendita.

Testo in vigore dal 17 luglio 1908 al 14 agosto 1910

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-05;404~art7 · fonte del testo

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