Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327
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[1]Fermo l'obbligo del pagamento delle tasse dovute per ogni nuova inscrizione ipotecaria sulle proprieta' della Societa' per il risanamento di Napoli, ne sara' esente la reinscrizione di un'ipoteca unica e generale, da assumersi a favore dei due Istituti di emissione, per la somma complessiva del rispettivo credito attuale e accessori, e non sara' considerata come inscrizione nuova quella da darsi a tenore dell'articolo 4, comma ultimo.
[2]Agli effetti della liquidazione e della mobilizzazione dei crediti della Banca d'Italia e del Banco di Napoli verso la detta Societa', saranno prorogate a tutto l'anno 1913 le agevolezze fiscali godute dagli Istituti di emissione per la liquidazione delle partite immobilizzate ai sensi degli articoli 59 e 60 del citato testo unico di legge sugli Istituti di emissione, e dell'articolo 2 della legge 26 dicembre 1901, n. 516, senza riguardo alla data delle rispettive inscrizioni ipotecarie riguardanti le partite medesime. 2
[3]Le convenzioni tra gli Istituti sovventori e la Societa' per il risanamento, e fra la Societa' stessa ed il Municipio di Napoli, dipendenti da questa legge, saranno registrate con la tassa fissa di L. 3,60. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1912, n. 783
2La L. 12 luglio 1912, n. 783 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le agevolezze tributarie consentite dall'art. 7 della legge 7 luglio 1902, n. 290, sono prorogate fino al 31 dicembre 1918; e la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo e' applicabile alle convenzioni da stipularsi fra la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, la Societa' pel risanamento ed il comune di Napoli per effetto della presente legge".
Testo in vigore dal 9 agosto 1912 al 1 gennaio 1919
