Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327
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[1]((Fermo l'obbligo del pagamento delle tasse dovute per ogni nuova inscrizione ipotecaria sulle proprieta' della Societa' per il risanamento di Napoli, ne sara' esente la reinscrizione di un'ipoteca unica e generale, da assumersi a favore dei due Istituti di emissione, per la somma complessiva del rispettivo credito attuale e accessori, e non sara' considerata come inscrizione nuova quella da darsi a tenore dell'articolo 4, comma ultimo.
[2]Agli effetti della liquidazione e della mobilizzazione dei crediti della Banca d'Italia e del Banco di Napoli verso la detta Societa', saranno prorogate a tutto l'anno 1913 le agevolezze fiscali godute dagli Istituti di emissione per la liquidazione delle partite immobilizzate ai sensi degli articoli 59 e 60 del citato testo unico di legge sugli Istituti di emissione, e dell'articolo 2 della legge 26 dicembre 1901, n. 516, senza riguardo alla data delle rispettive inscrizioni ipotecarie riguardanti le partite medesime.
[3]Le convenzioni tra gli Istituti sovventori e la Societa' per il risanamento, e fra la Societa' stessa ed il Municipio di Napoli, dipendenti da questa legge, saranno registrate con la tassa fissa di L. 3,60)).
Testo in vigore dal 9 settembre 1902 al 9 agosto 1912
