Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327
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[1]Fermo l'obbligo del pagamento delle tasse dovute per ogni nuova iscrizione ipotecaria sulle proprieta' della Societa' per il risanamento di Napoli, ne sara' esente la reiscrizione di un'ipoteca unica e generale, da' assumersi a favore dei due Istituti di emissione, per la somma complessiva del rispettivo credito attuale e accessori, e non sara' considerata come inscrizione nuova quella da darsi a tenore dell'articolo 4, comma ultimo.
[2]Agli effetti della liquidazione e della mobilizzazione dei crediti della Banca d'Italia e del Banco di Napoli verso la detta Societa', saranno prorogate a tutto l'anno 1913 le agevolezze fiscali godute dagl'Istituti di emissione per la liquidazione delle partite immobilizzate ai sensi degli articoli 59 e 60, del citato testo unico di legge sugl'Istituti di emissione e dell'articolo 2 della legge 26 dicembre 1901, n. 516, senza riguardo alla data delle rispettive inscrizioni ipotecarie riguardanti le partite medesime.
[3]Le convenzioni fra gl'Istituti sovventori e la Societa' pel risanamento, e fra la Societa' stessa e il Municipio di Napoli dipendenti da questa legge, saranno registrate con la tassa fissa di L. 3,60.
Testo in vigore dal 21 luglio 1902 al 9 settembre 1902
