Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 agosto 2002, n. 166

4

La L. 1 agosto 2002, n. 166 nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.

Testo in vigore dal 30 giugno 2002 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2002

Confronto con la versione in vigore dal 9 settembre 1902 al 30 giugno 2002. 237 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: La Banca d'Italia ed il Banco di Napoli sono autorizzati ad intervenire finanziariamente, per compiere la detta opera di risanamento, con una somma complessiva di otto milioni di lire, da fornirsi per nove decimi dalla Banca d'Italia e per un decimo dal Banco di Napoli.

tolto: La Banca d'Italia e' autorizzata ad attingere la sua quota alla parte della massa di rispetto, vincolata, come fondo di dotazione del Credito fondiario della cessata Banca Nazionale nel Regno, a garanzia delle cartelle in circolazione; il Banco di Napoli e' autorizzato ad attingere la sua al fondo costituito con le somme versate dal rispettivo Credito fondiario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione.

tolto: Ai detti due fondi saranno rimborsate le somme cosi' fornite senza beneficio d'interessi. Il rimborso avra' luogo annualmente, per venticinquesimi, a carico dei bilanci della Banca e del Banco, in sino a che la liquidazione e la mobilizzazione del credito rispettivo dei due Istituti verso la Societa' pel risanamento di Napoli, non consentano il rimborso integrale delle somme di che i due fondi fossero ancora creditori.

tolto: A piena garanzia delle somme fornite coi detti fondi, la Banca d'Italia e il Banco di Napoli surrogheranno e cederanno a favore dei rispettivi Crediti fondiari la priorita' di grado, sino ad otto milioni di lire, nelle loro inscrizioni ipotecarie gia' accese sulle proprieta' immobiliari in Napoli della detta Societa' pel risanamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 agosto 2002, n. 166

    La L. 1 agosto 2002, n. 166 nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-07-07;290~art4 · fonte del testo

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