Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1902 al 30 giugno 2002. Leggi il testo vigente →

[1]((La Banca d'Italia ed il Banco di Napoli sono autorizzati ad intervenire finanziariamente, per compiere la detta opera di risanamento, con una somma complessiva di otto milioni di lire, da fornirsi per nove decimi dalla Banca d'Italia e per un decimo dal Banco di Napoli.

[2]La Banca d'Italia e' autorizzata ad attingere la sua quota alla parte della massa di rispetto, vincolata, come fondo di dotazione del Credito fondiario della cessata Banca Nazionale nel Regno, a garanzia delle cartelle in circolazione; il Banco di Napoli e' autorizzato ad attingere la sua al fondo costituito con le somme versate dal rispettivo Credito fondiario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione.

[3]Ai detti due fondi saranno rimborsate le somme cosi' fornite senza beneficio d'interessi. Il rimborso avra' luogo annualmente, per venticinquesimi, a carico dei bilanci della Banca e del Banco, in sino a che la liquidazione e la mobilizzazione del credito rispettivo dei due Istituti verso la Societa' pel risanamento di Napoli, non consentano il rimborso integrale delle somme di che i due fondi fossero ancora creditori.

[4]A piena garanzia delle somme fornite coi detti fondi, la Banca d'Italia e il Banco di Napoli surrogheranno e cederanno a favore dei rispettivi Crediti fondiari la priorita' di grado, sino ad otto milioni di lire, nelle loro inscrizioni ipotecarie gia' accese sulle proprieta' immobiliari in Napoli della detta Societa' pel risanamento)).

Testo in vigore dal 9 settembre 1902 al 30 giugno 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 settembre 1902

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1902 al 9 settembre 1902. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

… dal rispettivo Credito fondiario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del testo tolto: Unico aggiunto: unico di legge sugli Istituti di emissione.

Ai detti due fondi saranno rimborsate le somme tolto: cosi aggiunto: cosi' fornite senza beneficio d'interessi. Il rimborso avra' luogo annualmente, per venticinquesimi, a carico … sino a che la liquidazione e la mobilizzazione del credito rispettivo dei due Istituti tolto: Verso aggiunto: verso la Societa' pel risanamento di Napoli, non consentano il rimborso integrale delle somme di che i due fondi fossero ancora creditori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-07-07;290~art4 · fonte del testo

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