Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327
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[1]La Banca d'Italia ed il Banco di Napoli sono autorizzati ad intervenire finanziariamente, per compiere la detta opera di risanamento, con una somma complessiva di otto milioni di lire, da fornirsi per nove decimi dalla Banca d'Italia e per un decimo dal Banco di Napoli.
[2]La Banca d'Italia e' autorizzata ad attingere la sua quota alla parte della massa di rispetto, vincolata, come fondo di dotazione del Credito fondiario della cessata Banca Nazionale nel Regno, a garanzia delle cartelle in circolazione; il Banco di Napoli e' autorizzato ad attingere la sua al fondo costituito con le somme versate dal rispettivo Credito fondiario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del testo Unico di legge sugli Istituti di emissione.
[3]Ai detti due fondi saranno rimborsate le somme cosi fornite senza beneficio d'interessi. Il rimborso avra' luogo annualmente, per venticinquesimi, a carico dei bilanci della Banca e del Banco, in sino a che la liquidazione e la mobilizzazione del credito rispettivo dei due Istituti Verso la Societa' pel risanamento di Napoli, non consentano il rimborso integrale delle somme di che i due fondi fossero ancora creditori.
[4]A piena garanzia delle somme fornite coi detti fondi, la Banca d'Italia e il Banco di Napoli surrogheranno e cederanno a favore dei rispettivi Crediti fondiari la priorita' di grado, sino ad otto milioni di lire, nelle loro inscrizioni ipotecarie gia' accese sulle proprieta' immobiliari in Napoli della detta Societa' pel risanamento.
Testo in vigore dal 21 luglio 1902 al 9 settembre 1902
