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Per gli appalti delle imposte di consumo conferiti o confermati anteriormente alla data dell'11 giugno 1940-XVIII, mediante compenso ad aggio e nei quali sia stato garantito ai sensi dell'art. 86 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, un minimo di provento, gli appaltatori sono esonerati dall'obbligo del versamento di tale minimo con decorrenza dal 1° gennaio 1941-XIX e fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra. Durante tale periodo gli appaltatori sono tenuti a versare ai Comuni, nei modi e termini stabiliti nei relativi contratti, i proventi delle riscossioni dedotto l'aggio, nella misura riveduta ai sensi dell'art. 4 della presente legge. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 104
2Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 104 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo si osservano fino alle scadenze dei contratti di appalto delle imposte di consumo che saranno determinate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62.
Testo in vigore dal 8 ottobre 1946 al 22 dicembre 2008
