Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 1946 al 22 dicembre 2008. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per gli appalti delle imposte di consumo conferiti o confermati anteriormente alla data dell'11 giugno 1940-XVIII, mediante compenso ad aggio e nei quali sia stato garantito ai sensi dell'art. 86 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, un minimo di provento, gli appaltatori sono esonerati dall'obbligo del versamento di tale minimo con decorrenza dal 1° gennaio 1941-XIX e fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra. Durante tale periodo gli appaltatori sono tenuti a versare ai Comuni, nei modi e termini stabiliti nei relativi contratti, i proventi delle riscossioni dedotto l'aggio, nella misura riveduta ai sensi dell'art. 4 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-07-11;685~art2 · fonte del testo
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