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Per gli appalti delle imposte di consumo conferiti o confermati anteriormente alla data dell'11 giugno 1940-XVIII, mediante compenso ad aggio e nei quali sia stato garantito ai sensi dell'art. 86 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, un minimo di provento, gli appaltatori sono esonerati dall'obbligo del versamento di tale minimo con decorrenza dal 1° gennaio 1941-XIX e fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra. Durante tale periodo gli appaltatori sono tenuti a versare ai Comuni, nei modi e termini stabiliti nei relativi contratti, i proventi delle riscossioni dedotto l'aggio, nella misura riveduta ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

Testo in vigore dal 30 luglio 1941 al 8 ottobre 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-07-11;685~art2 · fonte del testo

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