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Miscellanea
Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio
Legge 15 novembre 1965, n. 1288
- Aggiornato al
- 25 novembre 1965
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1I privati datori di lavoro i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano…
- Art. 2Le assunzioni di cui al precedente articolo sono subordinate al possesso della idoneita'…
- Art. 3I privati datori di lavoro che, alla data di pubblicazione della presente legge, non…
- Art. 4Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che…
- Art. 5I privati datori di lavoro possono assumere direttamente le vedove e gli orfani di guerra…
- Art. 6Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o che si rendessero vacanti nelle…
- Art. 7Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso in qualita' di…
- Art. 8Nello speciale ruolo degli orfani di guerra idonei ai collocamento formato, a norma…
- Art. 9Alle vedove ed orfani di guerra ed alle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio…
- Art. 10Le denunce periodiche di cui all'articolo 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375…
- Art. 11Gli elenchi, le variazioni ed i prospetti che le Amministrazioni dello Stato, gli Enti…
- Art. 12I privati datori di lavoro che non presentino nel termini le denunce previste dal secondo…
- Art. 13Le ammende previste dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro…
- Art. 14Belle contravvenzioni previste dall'articolo 12, il contravventore, prima dell'apertura…
- Art. 15La vigilanza per l'applicazione della presente legge spetta ali Ministero del lavoro e…
