Il settimo comma dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nel testo modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 367, e' sostituito dal seguente: "I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, o dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra; puo' ugualmente a dirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati".

Testo vigente dal 2 gennaio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-12-20;1253~artunico · fonte del testo

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