I privati datori di lavoro i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze piu' di 100 lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenuti ad occupare nella proporzione dell'1 per cento vedove ed orfani di guerra e vedove ED orfani di caduti per causa di servizio. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unita'.

Testo vigente dal 25 novembre 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-11-15;1288~art1 · fonte del testo

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