I privati datori di lavoro possono assumere direttamente le vedove e gli orfani di guerra e le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 8, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneita' rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I privati datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra e al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dei lavoratori assunti direttamente, entro i 5 giorni dall'assunzione. Le assunzioni delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono rispettivamente essere effettuate tramite i Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra e gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e con richiesta numerica. I predetti organi avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformita' ai criteri previsti dall'articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Testo vigente dal 25 novembre 1965

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-11-15;1288~art5 · fonte del testo

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