Art. 36 — Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1952 al 24 febbraio 1955. Leggi il testo vigente →

Sino al 30 giugno 1962, nei territori montani i trasferimenti di proprieta' e gli atti di permuta di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpagnamento di piccole proprieta' coltivatrici, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500. La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento e' accertata dalle Commissioni, di cui all'art. 1, comma quarto, del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina, modificate dalla legge 20 novembre 1951, n. 1354. Le predette Commissioni sono integrate, a tal fine, dall'Ispettore dipartimentale delle foreste. Per gli scopi di cui al comma precedente le predette Commissioni continueranno comunque a funzionare sino al 30 giugno 1962.

Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 24 febbraio 1955

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art36 · fonte del testo

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