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Sono esenti da qualsiasi limitazione di impiego i seguenti combustibili, aventi le caratteristiche sottoindicate: combustibili gassosi (metano e simili); distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,3% in peso; fino al 30 giugno 1985 e' ammesso un contenuto in zolfo non superiore allo 0,5% in peso; coke metallurgico e da gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e contenuto in zolfo fino all'1 per cento; antracite e prodotti antracitosi con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento; legna e carbone di legna. La Commissione centrale di cui all'articolo 3, potra', successivamente all'entrata in vigore della presente legge, proporre l'esenzione da qualsiasi limitazione di eventuali prodotti combustibili che, a seguito di perfezionamenti tecnici, venissero ad acquisire caratteristiche analoghe a quelli indicati nel presente articolo. Le esenzioni proposte verranno disposte, ove ritenute giustificate, con decreto del Ministro per la sanita'. 2a 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 luglio 1986, n. 349

2a

La L. 8 luglio 1986, n. 349 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2."

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

4

Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento. Successivamente l'avviso di rettifica in G.U. 09/02/1993, n. 32, nel modificare il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che tale abrogazione deve intendersi limitata al Capo VI.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1993 al 29 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 9 febbraio 1993. 10 parole tolte, 157 parole aggiunte.

tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285aggiunto: Sono esenti da qualsiasi limitazione di impiego i seguenti combustibili, aventi le caratteristiche sottoindicate: combustibili gassosi (metano e simili); distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,3% in peso; fino al 30 giugno 1985 e' ammesso un contenuto in zolfo non superiore allo 0,5% in peso; coke metallurgico e da gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e contenuto in zolfo fino all'1 per cento; antracite e prodotti antracitosi con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento; legna e carbone di legna. La Commissione centrale di cui all'articolo 3, potra', successivamente all'entrata in vigore della presente legge, proporre l'esenzione da qualsiasi limitazione di eventuali prodotti combustibili che, a seguito di perfezionamenti tecnici, venissero ad acquisire caratteristiche analoghe a quelli indicati nel presente articolo. Le esenzioni proposte verranno disposte, ove ritenute giustificate, con decreto del Ministro per la sanita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • L. 8 luglio 1986, n. 349

    La L. 8 luglio 1986, n. 349 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2."

  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento. Successivamente l'avviso di rettifica in G.U. 09/02/1993, n. 32, nel modificare il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che tale abrogazione deve intendersi limitata al Capo VI.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;615~art12 · fonte del testo

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