Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1986 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

Sono esenti da qualsiasi limitazione di impiego i seguenti combustibili, aventi le caratteristiche sottoindicate: combustibili gassosi (metano e simili); distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,3% in peso; fino al 30 giugno 1985 e' ammesso un contenuto in zolfo non superiore allo 0,5% in peso; coke metallurgico e da gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e contenuto in zolfo fino all'1 per cento; antracite e prodotti antracitosi con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento; legna e carbone di legna. La Commissione centrale di cui all'articolo 3, potra', successivamente all'entrata in vigore della presente legge, proporre l'esenzione da qualsiasi limitazione di eventuali prodotti combustibili che, a seguito di perfezionamenti tecnici, venissero ad acquisire caratteristiche analoghe a quelli indicati nel presente articolo. Le esenzioni proposte verranno disposte, ove ritenute giustificate, con decreto del Ministro per la sanita'. 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 luglio 1986, n. 349

2a

La L. 8 luglio 1986, n. 349 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2."

Testo in vigore dal 30 luglio 1986 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1982 al 30 luglio 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 luglio 1986, n. 349

    La L. 8 luglio 1986, n. 349 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;615~art12 · fonte del testo

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