Art. 7 — Contributo statale per nuove costruzioni e attrezzature portuali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1966 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Analogamente al disposto degli articoli 1 e 3 della presente legge, e per un triennio dalla data dell'entrata in vigore della medesima, anche alle nuove costruzioni per il deposito delle merci e alle nuove attrezzature destinate ad uso pubblico nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna, puo' essere corrisposto un contributo statale, per un periodo non superiore ad anni dieci, fino all'aliquota massima del 3 per cento della spesa riconosciuto occorrente per la costruzione del deposito o la installazione della nuova attrezzatura. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1965, n. 1416

1

La L. 23 dicembre 1965, n. 1416 ha disposto (con l'art. 1) che "La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono fissate al 31 dicembre 1967."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 gennaio 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1965, n. 1416

    La L. 23 dicembre 1965, n. 1416 ha disposto (con l'art. 1) che "La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono fissate al 31 dicembre 1967."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1616~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari