Art. 1 — Contributo statale per costruzioni di nuovi natanti destinati alla navigazione interna
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1966 al 22 dicembre 2008. 66 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le costruzioni - effettuate per conto di committenti nazionali - dei natanti indicati nel successivo articolo 2 e destinati ad essere impiegati in esercizio sulle vie d'acqua interne, possono beneficiare, per la durata massima di dieci anni, di un contributo annuo, da parte dello Stato, del 3 per cento della spesa riconosciuta occorrente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1616~art1 · fonte del testo
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