Art. 7 — Contributo statale per nuove costruzioni e attrezzature portuali

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Analogamente al disposto degli articoli 1 e 3 della presente legge, e per un triennio dalla data dell'entrata in vigore della medesima, anche alle nuove costruzioni per il deposito delle merci e alle nuove attrezzature destinate ad uso pubblico nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna, puo' essere corrisposto un contributo statale, per un periodo non superiore ad anni dieci, fino all'aliquota massima del 3 per cento della spesa riconosciuto occorrente per la costruzione del deposito o la installazione della nuova attrezzatura.

Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 gennaio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1616~art7 · fonte del testo

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