Art. 11 — Limiti degli impegni annuali per la corresponsione dei contributi

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Il Ministro per i trasporti e' autorizzato a corrispondere i contributi statali previsti dagli articoli 1, 3 e 7 della presente legge nel limite di impegno annuo di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1961-82 al 1963-64. Per la corresponsione del contributi statali di cui al precedente articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.125 milioni, che verra' stanziata nel bilancio del Ministero dei trasporti in cinque esercizi finanziari a partire dal 1961-62 in ragione di lire 225 milioni l'anno. Il Ministro utilizzera' nell'esercizio successivo le somme stanziate e non utilizzato nell'esercizio precedente

Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1616~art11 · fonte del testo

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