Art. 11 — Limiti degli impegni annuali per la corresponsione dei contributi
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1962 al 22 dicembre 2008. 102 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per i trasporti e' autorizzato a corrispondere i contributi statali previsti dagli articoli 1, 3 e 7 della presente legge nel limite di impegno annuo di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1961-82 al 1963-64. Per la corresponsione del contributi statali di cui al precedente articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.125 milioni, che verra' stanziata nel bilancio del Ministero dei trasporti in cinque esercizi finanziari a partire dal 1961-62 in ragione di lire 225 milioni l'anno. Il Ministro utilizzera' nell'esercizio successivo le somme stanziate e non utilizzato nell'esercizio precedenteaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1616~art11 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.