Art. 10 — Contributo di percorrenza

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Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai natanti a propulsione meccanica, iscritti nei registri degli Ispettorati di porto (o degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed impiegati in servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne, puo' essere concesso un contributo di percorrenza, da parte dello Stato, in misura non superiore a lire 0.80 per tonn/km utile trasportata o rimorchiata nell'anno precedente. La misura del contributo statale entro il limite massimo suddetto e le modalita' di corresponsione del contributo stesso saranno stabilite, a seconda della natura e delle caratteristiche tecniche del trasporto o del rimorchio a cui e adibito il iatante, nell'apposito regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 della presente legge. Sono esclusi dal contributo statale di cui al comma primo del presente articolo i natanti adibiti a servizio non di linea, per trasporto di persone per conto di terzi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1965, n. 1416

1

La L. 23 dicembre 1965, n. 1416 ha disposto (con l'art. 1) che "La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono fissate al 31 dicembre 1967."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1966 al 11 giugno 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 gennaio 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1965, n. 1416

    La L. 23 dicembre 1965, n. 1416 ha disposto (con l'art. 1) che "La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono fissate al 31 dicembre 1967."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1616~art10 · fonte del testo

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