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[1]Lo Stato concorrera' al pagamento delle semestralita' per l'ammontare delle sovvenzioni sui terreni in ragione di una lira per ogni 100 lire dell'ammontare della sovvenzione concessa al danneggiato.
[2]Per provvedere al pagamento degli interessi sui conti correnti relativi alle sovvenzioni suddette, di cui all'art. 38 della presente legge, e concorrere nella misura di cui sopra al pagamento delle semestralita' di ammortamento delle sovvenzioni medesime, sara' inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 320,000 per ciascuno degli esercizi 1906-907 e 1907-908, di L. 275,000 per l'esercizio 1908-909, di L. 225,000 per l'esercizio 1909-910, di L. 200,000 per l'esercizio 1910-911 e di L. 185,000 per venticinque anni dall'esercizio 1911-912 al 1935-936. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 giugno 1908, n. 258
1La L. 4 giugno 1908, n. 258 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per concorso dello Stato nelle sovvenzioni ipotecarie ai possessori di terreni danneggiati dalla eruzione del Vesuvio, avvenuta nell'aprile 1906, prescritte dall'art. 41 della legge 19 luglio 1906, n. 390, sono, a partire dall'esercizio 1907-908, modificate e stabilite definitivamente nella somma di L. 76,000 per l'esercizio 1907-908; di L. 48,000 per ciascuno degli esercizi 1908-909, 1999-910, 1910-911 e di L. 24,000 per ciascuno degli esercizi dal 1911-912 al 1935-936".
Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
