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[1]Lo Stato concorrera' al pagamento delle semestralita' per l'ammontare delle sovvenzioni sui terreni in ragione di una lira per ogni 100 lire dell'ammontare della sovvenzione concessa al danneggiato.
[2]Per provvedere al pagamento degli interessi sui conti correnti relativi alle sovvenzioni suddette, di cui all'art. 38 della presente legge, e concorrere nella misura di cui sopra al pagamento delle semestralita' di ammortamento delle sovvenzioni medesime, sara' inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 320,000 per ciascuno degli esercizi 1906-907 e 1907-908, di L. 275,000 per l'esercizio 1908-909, di L. 225,000 per l'esercizio 1909-910, di L. 200,000 per l'esercizio 1910-911 e di L. 185,000 per venticinque anni dall'esercizio 1911-912 al 1935-936.
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 4 luglio 1908
