Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le sovvenzioni per la ricostruzione e le riparazioni dei fabbricati avranno la durata massima di anni Le relative somme saranno somministrate in piu' rate, a cominciare dalla data del contratto e successivamente a misura che progrediranno i lavori di ricostruzione o di riparazione con le cautele che saranno stabilite nel regolamento.
tolto: Dal giorno della prima somministrazione e per 5 anni le sovvenzioni avranno la forma del conto corrente e gli interessi sulle somme somministrate saranno a carico dello Stato. Trascorso il quinquennio, l'ammontare effettivo del credito degli Istituti sovventori rappresentera' l'ammontare dei mutui definitivi, i quali saranno rimborsati nel termine massimo di 20 anni col sistema delle semestralita' eguali comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-19;390~art39 · fonte del testo
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