Art. 3 — Sospensione termini di prescrizione e perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 7 NOVEMBRE 1996, N. 569
Testo vigente dal 10 settembre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 7 NOVEMBRE 1996, N. 569
Testo vigente dal 10 settembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1996 al 10 settembre 1996. 249 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara nonche' delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dalle date del 19 e 22 giugno al 31 dicembre 1996. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 dicembre 1996 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curera', in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei debitori, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 7 NOVEMBRE 1996, N. 569
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-07-11;366~art3 · fonte del testo
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