Art. 23-septies — Proroga del Fondo regionale di protezione civile
All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 il Fondo e' alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro". All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Testo vigente dal 28 febbraio 2004
