Art. 18 — Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dal capo VI, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 14, e dall'articolo 11 della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196 miliardi per l'anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate recate dal capo II della presente legge e, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:

  • a)Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire 173.235 milioni;
  • b)Ministero delle finanze: lire 867 milioni;
  • c)Ministero della giustizia: lire 663 milioni;
  • d)Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500 milioni;
  • e)Ministero dell'interno: lire 19.524 milioni;
  • f)Ministero dei trasporti e della navigazione: lire 17.200 milioni;
  • g)Ministero della difesa: lire 284 milioni;
  • h)Ministero del lavoro e della previdenza sociale: lire 13.340 milioni;
  • i)Ministero della sanita': lire 2.865 milioni;
  • l)Ministero per i beni e le attivita' culturali: lire 11.870 milioni;
  • m)Ministero dell'ambiente: lire 8.652 milioni. Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire 2.245 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo, che confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi per l'anno 2001 e a lire 1.745 miliardi per l'anno 2002, in apposita contabilita' speciale denominata "Fondi per il rilancio dell'economia", intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, per essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003. Le restanti maggiori entrate recate dal capo II per gli anni 2001 e 2002, al netto altresi' di quelle richiamate dal comma 1, sono destinate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 ottobre 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 29/2004

    Questione infondata
    23 gennaio 2004

    Le doglianze della Regione, secondo cui l'art. 18 della legge n. 383 del 2001 non garantirebbe l'effettiva attribuzione alla Regione stessa di somme pari a quelle perdute per effetto della soppressione, esenzione e riduzione di imposte e della applicazione delle previste agevolazioni fiscali le quali comportano minori entrate a far data dall'esercizio finanziario 2003 nonché la asserita mancata destinazione alla Regione delle maggiori entrate per effetto dei maggiori investimenti conseguenti alla prima applicazione delle disposizioni fiscali, sono prive di fondamento in riferimento all'art. 36 dello statuto della Regione Siciliana e all'art. 2 delle relative norme di attuazione nonché agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti, per il primo aspetto, lo Stato può disporre in merito alla disciplina sostanziale dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale, purché non sia gravemente alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte e, per il secondo aspetto, la disposizione in esame correttamente interpretata, nel senso che le maggiori entrate confluiscono nel bilancio dello Stato al netto di quanto dovuto alla Regione Siciliana, non comporta alcuna lesione delle prerogative finanziarie della Regione. - Per quanto riguarda la istituzione del tributo da parte dello Stato con attribuzione del gettito alla regione v, citata, sentenza n. 311/2003. - Sulla sussistenza del rapporto di corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte, v., citate, sentenze n. 138/1999 e n. 222/1994.

    Art. 1 Primi interventi per il rilancio dell'economia · Art. 3 Primi interventi per il rilancio dell'economia · Art. 18 Primi interventi per il rilancio dell'economia · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-10-18;383~art18 · fonte del testo

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