All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010". (( Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 53, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto";
  • b)all'articolo 53, comma 6, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis";
  • c)all'articolo 53, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonche' i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali";
  • d)nel titolo V, dopo l'articolo 57 e' aggiunto il seguente: "Art. 57-bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico). - 1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande. 2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico". ))

Testo vigente dal 1 marzo 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2009

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2008 al 1 marzo 2009. 304 parole aggiunte in 5 capoversi.

… successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010". aggiunto: Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) all'articolo 53, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto";

aggiunto: b) all'articolo 53, comma 6, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis";

aggiunto: c) all'articolo 53, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonche' i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali";

aggiunto: d) nel titolo V, dopo l'articolo 57 e' aggiunto il seguente: "Art. 57-bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico). - 1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande. 2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207~art24 · fonte del testo

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