Art. 29-ter — Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli nuovi
All'articolo 98 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e' consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria".
Testo vigente dal 1 marzo 2008
