Art. 10 — Proroga termini relativi alla concessione ferroviaria Domodossola-Locarno
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
Testo vigente dal 2 marzo 1997
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
Testo vigente dal 2 marzo 1997
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1996 al 2 marzo 1997. 60 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, ratificata il 12 gennaio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Societa' Subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero e' prorogata fino al 31 dicembre 1997.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;670~art10 · fonte del testo
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