Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19 ((nonche' proroga di termini per adempimenti relativi all'anno accademico 2020/2021)) I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. ((1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022")) Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario ((straordinario)) di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalita' di cui all'articolo 1, (( comma 2, lettera a-bis))), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 122 ((...)) del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021. ((2-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 e' prorogata al 15 giugno 2022. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove))

Testo vigente dal 19 febbraio 2022

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 19 febbraio 2022. 3 parole tolte, 113 parole aggiunte.

aggiunto: Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19 nonche' proroga di termini per adempimenti relativi all'anno accademico 2020/2021 I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino … le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. aggiunto: 1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022" Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario aggiunto: straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con … FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalita' di cui all'articolo 1, tolto: commi 2, lettere aggiunto: comma 2, lettera a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 122tolto: ,aggiunto: ... del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021. aggiunto: 2-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 e' prorogata al 15 giugno 2022. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-24;221~art16 · fonte del testo

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