Ferma restando la totale disponibilita' al servizio, con decorrenza dal 1 luglio 1990 l'orario delle attivita' giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, e' fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare e' tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. 4 Entro il 1 settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa, saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attivita' giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che abbiano carattere di continuita' o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche' alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle licenze del personale militare. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 230 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87 miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e, per lire 2 miliardi, al capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6, detratte le somme utilizzate come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 marzo 1997, n. 85

4

con decorrenza dal 1 luglio 1990

La L. 28 marzo 1997, n. 85, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1995 la retribuzione di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e' riferita, in via di sanatoria, a dodici mensilita'".

Testo vigente dal 17 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1997

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1990 al 17 aprile 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 marzo 1997, n. 85

    La L. 28 marzo 1997, n. 85, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1995 la retribuzione di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e' riferita, in via di sanatoria, a dodici mensilita'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-08-08;231~art10 · fonte del testo

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