L'importo delle somme da attribuire ai comuni e alle province, ai sensi del primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sara' commisurato alle entrate riscosse nell'anno 1972, ferma rimanendo, per il secondo biennio, la maggiorazione prevista dallo stesso comma. Il termine del 31 dicembre 1971, previsto dal secondo comma del medesimo articolo 14, e' prorogato di un anno. Per il secondo semestre dell'anno 1972, ferme rimanendo le maggiorazioni previste:

  • a)l'importo delle somme da attribuire ai comuni ed alle province, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della succitata legge, sara' commisurato alle somme riscosse nel secondo semestre dell'anno 1971 e alla meta' di quelle attribuite nell'anno 1971;
  • b)l'importo delle somme da devolvere, ai sensi del quarto comma dell'articolo 14, agli enti indicati al n. 3 dell'articolo 12 della stessa legge, sara' commisurato, limitatamente ai tributi che rimarranno aboliti con decorrenza dal 1 luglio 1972, alla meta' delle somme devolute nell'anno 1971, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse. L'importo delle somme da attribuire alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, ai sensi del sesto comma del citato articolo 14, sara' commisurato alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1972, ferma rimanendo, per il secondo biennio, la maggiorazione prevista dallo stesso comma. Il periodo indicato nell'articolo 14 per le attribuzioni di somme a favore degli enti previsti nell'articolo stesso andra' a scadere col 31 dicembre 1976. Per l'applicazione delle imposte comunali di consumo fino al 30 giugno 1972 saranno adottati le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi dei generi determinati per l'anno 1971. I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, con scadenza anteriore al 30 giugno 1972, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, a detta data. Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di appalto a canone fisso e quelli stipulati con consorzi di esercenti, prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei comuni e, limitatamente al periodo prorogato, sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga.

Testo vigente dal 14 dicembre 1971

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1036~art2 · fonte del testo

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