((Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973. Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative al punto I, dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 9 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1974. Resta fermo, agli effetti della fissazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 1973, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le modalita' previsti nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Le altre disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, entreranno in vigore alla data che sara' stabilita nei relativi decreti ed in ogni caso entro il 1 gennaio 1974)).
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1971 al 25 luglio 1972. 181 parole tolte, 118 parole aggiunte.
Le disposizionitolto: da emanare in base alla delega legislativa per laaggiunto: per l'attuazione della riforma tributaria,tolto: concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonche' quelle previste al n. 16aggiunto: prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2,aggiunto: 3, 4, 5 etolto: 10 dell'articolo 11aggiunto: 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1tolto: luglio 1972. Le altre disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributariaaggiunto: gennaio 1973. Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative al punto I, dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 9 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaiotolto: 1973, fermo restandoaggiunto: 1974. Resta fermo, agli effetti dellatolto: tassazioneaggiunto: fissazione dei redditi relativi al periodotolto: di imposta 1972aggiunto: d'imposta 1973, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le modalita' previstitolto: dalaggiunto: nel testo unico delle leggi sulle imposte diretteaggiunto: , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Letolto: disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo saranno emanate nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 17 dellaaggiunto: altre disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825,tolto: rispettivamente, entro il 1 maggio ed entro il 1 novembre 1972. Il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sara' espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Il termine del 31 dicembre 1972, stabilito nel secondo comma dell'articolo 17, e' prorogato di un anno. I decreti da emanare in base alla delega legislativa potranno stabilire che le disposizioni in essi contenute, riguardanti attivita', compiti e adempimenti della pubblica amministrazione e di privati, entrino in vigore anteriormente alla data indicata nei precedenti commiaggiunto: entreranno in vigore alla data che sara' stabilita nei relativi decreti ed in ogni caso entro il 1 gennaio 1974.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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