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L'ammontare delle riserve matematiche relative agli assegni vitalizi da trasferire ai sensi del precedente articolo 11 e' determinato in relazione all'eta' del titolare e all'importo dell'assegno, riferiti alla data del 31 dicembre 1975, facendo uso delle tariffe approvate con decreto ministeriale del 27 gennaio 1964. L'importo dell'assegno di cui al precedente comma e' calcolato al netto delle eventuali ritenute, operate a norma di legge dagli istituti interessati per l'assistenza sanitaria. I rapporti finanziari tra l'INPS e gli enti medesimi saranno regolamentati con il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Testo in vigore dal 21 marzo 1980 al 3 marzo 1982

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