Gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, a decorrere dal 1° gennaio 1976 sono posti a carico, con l'eccezione di cui al comma seguente, del fondo sociale presso Istituto nazionale della previdenza sociale e sono equiparati a tutti gli effetti alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di assegni vitalizi erogati dagli enti sopra indicati, possono optare per il mantenimento degli assegni in godimento. L'opzione e' irretrattabile.2 Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma e per la regolamentazione dei rapporti finanziari sulla base del trasferimento al fondo sociale delle riserve matematiche. Fino a quando non sara' effettuato il passaggio dei predetti assegni vitalizi al fondo sociale, gli enti previdenziali di cui al primo comma continueranno a corrispondere gli assegni stessi nelle attuali misure, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto del conferimento della pensione sociale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 marzo 1980, n. 75

2

La L. 20 marzo 1980, n. 75 ha disposto (con l'art. 10) che "Il termine per l'opzione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, e' riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per coloro che avessero gia' optato per il mantenimento dell'assegno vitalizio."

Testo vigente dal 22 marzo 1980

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 185/1981

    Questione infondata
    10 dicembre 1981

    riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 129 a 132, 310, 311, 477, 648, 654 R.O. 1978, ai nn. 18, 78, 82, 214, 259, 660, 777, 888, 924, 925, 928, 1016, 1021 R.O. 1979, ai nn. 51, 149, 158, 208, 421, 472 a 475, 481 a 484, 545, 557, 568, 574 a 576, 687, 697, 718, 736 a 750, 777 R.O. 1980, ai nn. 167 a 177 R.O. 1981 1) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma, che ha solle…

    Art. 38 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 3 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 marzo 1980

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1976 al 22 marzo 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 marzo 1980, n. 75

    La L. 20 marzo 1980, n. 75 ha disposto (con l'art. 10) che "Il termine per l'opzione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, e' riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per coloro che avessero gia' optato per il mantenimento dell'assegno vitalizio."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;177~art6 · fonte del testo

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