Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di riversibilita' in corso di godimento al 1 luglio 1956 vengono riliquidati, con effetto da tale data, con l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 15, prendendo a base, per ciascuno assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1 luglio 1956 determinata nel modo indicato al comma secondo del precedente art. 16. L'importo annuo cosi' risultante in nessun caso puo' essere inferiore a quello in godimento al 30 giugno 1956 calcolato in base alle disposizioni di legge in vigore a tale data e con l'aumento del 16 per cento. L'eventuale differenza sara' corrisposta a titolo di assegno personale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139~art17 · fonte del testo

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