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[1]L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
[2]«I Governatori hanno la facolta' di trasportare fondi dall'uno all'altro articolo del bilancio di ciascuna Colonia e di istituire coi fondi stessi anche nuovi articoli, esclusi pero' i trasporti di somme dalle spese civili a quelle militari, e viceversa.
[3]«Le variazioni relative alle spese di personale, che non siano quelle concernenti stipendi ed altri assegni fissi, nonche' quelle relative alla parte straordinaria eccedenti, annualmente, nel loro importo complessivo, e per lo stesso articolo di bilancio, il limite di L. 1.000.000, sono autorizzate con decreto del Ministero delle colonie, di concerto con quello delle finanze». 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 agosto 1934, n. 1598, convertito senza modificazioni dalla L. 28 marzo 1935, n. 529, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per la Tripolitania e la Cirenaica, la facolta' concessa al Governatore con l'art. 4 della legge 29 dicembre 1932, numero 1895, e' estesa, limitatamente all'esercizio 1934-35 e a quello successivo, anche ai trasporti di somme dalle spese militari a quelle civili di carattere ordinario e straordinario". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il limite di L. 1.000.000 stabilito dal secondo comma di detto articolo e' per le Colonie medesime elevato a L. 3.000.000 per il periodo suddetto".
Testo in vigore dal 12 ottobre 1934 al 16 dicembre 2009
