Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 1933 al 16 dicembre 2009. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il primo comma dell'art. 6 e' modificato come segue:
tolto: «I Governatori hanno facolta' di valersi della eccedenza dalle entrate proprie di ciascuna Colonia complessivamente riscosse in confronto a quelle previste per sopperire a maggiori spese ordinarie e straordinarie; provvedendo all'uopo alle necessarie variazioni del bilancio, con decreto motivato, da comunicarsi immediatamente al Ministero delle colonie ed a quello delle finanze, ai quali e' pero' riservata l'autorizzazione per le variazioni relative alle spese di personale, di cui al precedente articolo, e a quelle spese di parte straordinaria che superino il limite indicato nell'articolo medesimo».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-29;1895~art5 · fonte del testo
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