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[1]L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
[2]«I Governatori hanno la facolta' di trasportare fondi dall'uno all'altro articolo del bilancio di ciascuna Colonia e di istituire coi fondi stessi anche nuovi articoli, esclusi pero' i trasporti di somme dalle spese civili a quelle militari, e viceversa.
[3]«Le variazioni relative alle spese di personale, che non siano quelle concernenti stipendi ed altri assegni fissi, nonche' quelle relative alla parte straordinaria eccedenti, annualmente, nel loro importo complessivo, e per lo stesso articolo di bilancio, il limite di L. 1.000.000, sono autorizzate con decreto del Ministero delle colonie, di concerto con quello delle finanze».
Testo in vigore dal 2 febbraio 1933 al 12 ottobre 1934
