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[1]A partire dal 1° giugno 1911 il ministro del tesoro e' autorizzato a emettere temporaneamente, e secondo gli effettivi bisogni della circolazione monetaria del paese, nuovi biglietti di Stato da L. 10 e L. 5 contro immobilizzazione, nella Cassa dei depositi e prestiti, di una riserva di monete d'oro di corrispondente valore in parziale sostituzione del contingente delle monete divisionali di argento stabilito per l'Italia nella Convenzione internazionale sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908 tra gli Stati dell'Unione latina e approvata, per l'Italia, con la legge 10 giugno 1909, n. 358.

[2]Le nuove emissioni di cui al comma precedente saranno stabilite con decreto del ministro del tesoro; dovranno essere contenute nel limite della differenza fra il totale ammontare degli spezzati d'argento che avrebbe potuto essere emesso in virtu' della citata convenzione internazionale, e quello emesso effettivamente, ne' potranno superare, insieme alle omissioni autorizzate dalle precedenti leggi e dall'art. 2 della presente, il limite complessivo di 500 milioni di lire. Esse verranno, di conseguenza, ritirate completamente, o proporzionalmente ridotte, quando, per effetto delle successive coniazioni di spezzati d'argento in ragione del contingente attribuito all'Italia, non siavi piu', in tutto o in parte, disponibilita' per i biglietti emessi in surrogazione degli spezzati medesimi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 luglio 1914, n. 659

1

La L. 9 luglio 1914, n. 659 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere, oltre il limite di 500 milioni fissato dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1910, n. 888, nuovi biglietti di Stato da L. 10 e 5, per somma non eccedente complessivamente venticinque milioni di lire, contro immobilizzazione, nella Cassa dei depositi e prestiti, di una riserva di monete d'oro di corrispondente valore, da prelevarsi dal fondo di dotazione per il servizio di tesoreria gestito dalla Banca d'Italia. Nel limite totale di milioni 525 sara' compresa la circolazione di biglietti di Stato per conto del Banco di Napoli, di cui alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 (Allegato B)".

Testo in vigore dal 2 agosto 1914 al 2 settembre 1914

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 1914

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1911 al 2 agosto 1914.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 luglio 1914, n. 659

    La L. 9 luglio 1914, n. 659 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere, oltre il limite di 500 milioni fissato dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1910, n. 888, nuovi biglietti di Stato da L. 10 e 5, per somma non eccedente complessivamente venticinque milioni di lire, contro immobilizzazione, nella Cassa dei depositi e prestiti, di una riserva di monete d'oro di corrispondente valore, da prelevarsi dal fondo di dotazione per il servizio di tesoreria gestito dalla Banca d'Italia. Nel limite totale di milioni 525 sara' compresa la circolazione di biglietti di Stato per conto del Banco di Napoli, di cui alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 (Allegato B)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1910-12-29;888~art3 · fonte del testo

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