Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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5 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 1914 al 16 dicembre 2009. 202 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: A partire dal 1° giugno 1911 il ministro del tesoro e' autorizzato a emettere temporaneamente, e secondo gli effettivi bisogni della circolazione monetaria del paese, nuovi biglietti di Stato da L. 10 eL. 5 contro immobilizzazione, nella Cassa dei depositi e prestiti, di una riserva di monete d'oro di corrispondente valore in parziale sostituzione del contingente delle monete divisionali di argento stabilito per l'Italia nella Convenzione internazionale sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908 tra gli Stati dell'Unione latina e approvata, per l'Italia, con la legge 10 giugno 1909, n. 358.
tolto: Le nuove emissioni di cui al comma precedente saranno stabilite con decreto del ministro del tesoro; dovranno essere contenute nel limite della differenza fra il totale ammontare degli spezzati d'argento che avrebbe potuto essere emesso in virtu' della citata convenzione internazionale, e quello emesso effettivamente, ne' potranno superare, insieme alle omissioni autorizzate dalle precedenti leggi e dall'art. 2 della presente, il limite complessivo di 500 milioni di lire. Esse verranno, di conseguenza, ritirate completamente, o proporzionalmente ridotte, quando, per effetto delle successive coniazioni di spezzati d'argento in ragione del contingente attribuito all'Italia, non siavi piu', in tutto o in parte, disponibilita' per i biglietti emessi in surrogazione degli spezzati medesimi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-12-29;888~art3 · fonte del testo
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