Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1911 al 2 agosto 1914. Leggi il testo vigente →
[1]A partire dal 1° giugno 1911 il ministro del tesoro e' autorizzato a emettere temporaneamente, e secondo gli effettivi bisogni della circolazione monetaria del paese, nuovi biglietti di Stato da L. 10 e L. 5 contro immobilizzazione, nella Cassa dei depositi e prestiti, di una riserva di monete d'oro di corrispondente valore in parziale sostituzione del contingente delle monete divisionali di argento stabilito per l'Italia nella Convenzione internazionale sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908 tra gli Stati dell'Unione latina e approvata, per l'Italia, con la legge 10 giugno 1909, n. 358.
[2]Le nuove emissioni di cui al comma precedente saranno stabilite con decreto del ministro del tesoro; dovranno essere contenute nel limite della differenza fra il totale ammontare degli spezzati d'argento che avrebbe potuto essere emesso in virtu' della citata convenzione internazionale, e quello emesso effettivamente, ne' potranno superare, insieme alle omissioni autorizzate dalle precedenti leggi e dall'art. 2 della presente, il limite complessivo di 500 milioni di lire. Esse verranno, di conseguenza, ritirate completamente, o proporzionalmente ridotte, quando, per effetto delle successive coniazioni di spezzati d'argento in ragione del contingente attribuito all'Italia, non siavi piu', in tutto o in parte, disponibilita' per i biglietti emessi in surrogazione degli spezzati medesimi.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1911 al 2 agosto 1914
