L'equiparazione delle sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri alle opere destinate alla difesa militare - come tali esonerate dall'accertamento di conformità agli strumenti urbanistici - non è arbitraria o irragionevole, essendo correlata alla natura militare dell'Arma ed all'espletamento, ad essa demandato, di funzioni preordinate e strumentali alla difesa e all'integrità territoriale. Non si tratta dunque, di un artificio legislativo inteso arbitrariamente ad estendere lo speciale regime delle opere di difesa militare ad opere di altra natura (in guisa da ledere le competenze regionali e degli enti locali relative al governo del territorio); tanto più che, ad evitare tale possibilità, l'equiparazione è subordinata dalla legge all'esistenza, per ciascuna sede, di connotazioni operative, il cui accertamento resta riservato ai giudici di merito. (Non fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 3, l. 6 febbraio 1985, n. 16, in riferimento agli artt. 5, 9, comma secondo, 117, 118 e 128 Cost.). - S. n. 216/1985; v. anche massima precedente.
Art. 3 Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri · Art. 5 cost. · Art. 9 cost. · Art. 117 cost.