Corte costituzionale

Ordinanza n. 288/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1992 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6

febbraio 1985, n. 16 "Programma quinquennale di costruzione di nuove

sedi di esercizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri",

promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da

Ferrando Secondo ed altri, iscritta al n. 157 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13

prima serie speciale dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel giudizio promosso con ricorso presentato da

Ferrando Secondo e altri contro il Prefetto di Imperia, il Ministero

dei Lavori Pubblici, il Ministero della Difesa e il Comune di

Bordighera, e nei confronti della controinteressata EDIL-PRO S.p.A.,

per l'annullamento del decreto del Prefetto di Imperia del 20 aprile

1990, recante autorizzazione all'occupazione temporanea e d'urgenza

di terreni di proprietà dei ricorrenti, nonché dei provvedimenti

del Ministro dei Lavori pubblici di approvazione, localizzazione e

concessione delle opere relative alla realizzazione della sede del

Comando intermedio dei Carabinieri di Bordighera, il Tribunale

amministrativo regionale della Liguria, con ordinanza del 17 ottobre

1991 (R.O. n. 157/1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 5,

9, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985,

n. 16, (Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di

servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri), nella

parte in cui stabilisce che, ai fini dell'accertamento di conformità

alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie previsto dall'art. 81 del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le opere indicate dalla stessa legge

"sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare";

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che una questione identica a quella sollevata nel

presente giudizio è già stata dichiarata infondata da questa Corte

con la sentenza n. 150 del 1992;

che con l'ordinanza in esame non sono stati prospettati

argomenti nuovi e, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16,

(Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e

relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri), sollevata, con

l'ordinanza di cui in epigrafe dal Tribunale amministrativo regionale

della Liguria in riferimento agli artt. 5, 9, secondo comma, 117 e

118 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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