Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 17 settembre 2024. Leggi il testo vigente →
Notifiche all'esercente la potesta' dei genitori 1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullita', anche all'esercente la potesta' dei genitori.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 17 settembre 2024
