Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 2022 al 5 luglio 2024. Leggi il testo vigente →

Udienza dibattimentale 1. L'udienza dibattimentale davanti al ((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)) e' tenuta a porte chiuse. 17 2. L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici puo' chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunita' di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non puo' essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o piu' coimputati non vi consente. 3. L'esame dell'imputato e' condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato. 4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

17

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Testo in vigore dal 18 ottobre 2022 al 5 luglio 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 18 ottobre 2022. 2 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Udienza dibattimentale 1. L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per tolto: i minorenni aggiunto: le persone, per i minorenni e per le famiglie e' tenuta a porte chiuse. 2. L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art33 · fonte del testo

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