Art. 3
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Competenza 1. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e' competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. 17 22 2. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di eta'. 17 22
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
17Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92
22Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
Testo in vigore dal 5 luglio 2024 al 9 agosto 2025
